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Comunione a scopo di godimento e societa`, differenze
17/04/2010
Giurisprudenza Civile
L`elemento discriminante tra comunione a scopo di godimento e societa` e` costituito dallo scopo lucrativo perseguito tramite un`attivita` imprenditoriale che si sostituisce al mero godimento ed in funzione della quale vengono utilizzati beni comuni, e che
nel caso di comunione d`azienda, ove il godimento di essa si realizzi mediante il diretto sfruttamento della medesima da parte dei partecipanti alla comunione, e` configurabile l`esercizio di una impresa collettiva (nelle forme della societa` regolare oppure
irregolare o di fatto), non ostandovi l`art. 2248 c.c., che assoggetta alle norme degli artt. 1100 e seguenti c.c. la comunione costituita o mantenuta al solo scopo di godimento.
Cassazione Civile, Sezione Seconda, Sentenza n. 3028 del 6 febbraio 2009

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